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Smart Working: ritorno alle regole ordinarie


Le leggi che regolano lo Smart Working sono cambiate a partire dal 1° aprile 2024, segnando un ritorno alle regole ordinarie per tutti i lavoratori.

È decaduto, infatti, il Decreto Anticipi che prorogava il diritto allo smart working dei dipendenti con almeno un figlio minore di 14 anni e dei soggetti fragili e a rischio contagio Covid-19. Tale decreto era stato prorogato più volte, l’ultima delle quali fino al 31 marzo.

 

Cosa è cambiato?

Lo Smart Working non sarà più considerato un diritto delle categorie che usufruivano del lavoro in modalità agile, ma sarà semplicemente una delle varie modalità con cui effettuare la propria prestazione lavorativa.

In pratica tutti i dipendenti avranno accesso allo Smart Working con le stesse modalità, ossia stipulando un accordo individuale con il proprio datore di lavoro.

 

L’accordo individuale

Stipulato tra il singolo dipendente e il datore di lavoro, l’accordo individuale deve essere stipulato in forma scritta e può essere a tempo indeterminato o determinato.

Tale accordo serve inoltre a stabilire le modalità della prestazione lavorativa, quali:

·       le pause e tempi di riposo del dipendente;

·       quali strumenti dovranno essere utilizzati dal dipendente;

·       quali strumenti saranno utilizzati per assicurare la disconnessione del dipendente dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro;

·       la possibilità del datore di lavoro di controllare l’operato e la produttività del lavoratore in smart working.

 

Questo accordo può decadere nel caso in cui una delle due parti intenda porvi termine.

Rescindere da un accordo a tempo indeterminato è possibile con almeno 30 giorni di preavviso da una delle due parti.

Rescindere da un accordo a tempo determinato è possibile prima della sua scadenza e solo in presenza di giusta motivazione.

 

Priorità alle categorie deboli

La legge prevede comunque che alcune categorie di lavoratori abbiano la precedenza su altri, per quanto riguarda la possibilità di lavorare in smart working.

Le aziende dovranno quindi dare priorità alle richieste formulate dai dipendenti:

·       con figli fino ai 12 anni di età;

·       con figli in condizione di disabilità;

·       con disabilità grave;

·       lavoratori caregivers.

 

Obbligo di comunicazione

I datori di lavoro dovranno comunicare al Ministero del Lavoro i nominativi dei lavoratori interessati da tali accordi, con data di inizio e di fine ed entro i 5 giorni successivi all’inizio della prestazione in smart working. Inoltre, tale accordo dovrà essere conservato per almeno 5 anni.

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