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IL TRATTAMENTO IN CASO DI ASSENZA INGIUSTIFICATA: ADDIO ALLA NASPI


Il Decreto Lavoro ha apportato una sostanziosa modifica al regime del licenziamento per assenza ingiustificata, al fine di evitare il proliferare di comportamenti - per così dire - poco trasparenti.

Facciamo chiarezza: quando si configura un caso di assenza ingiustificata? E quando scatta il licenziamento?

Il lavoratore - in adempimento del proprio contratto - è tenuto ad eseguire le prestazioni previste dallo stesso; tuttavia vi sono casi (ferie, malattia) in cui il lavoratore è giustificato nel non svolgere la prestazione.

L’assenza ingiustificata, invece, si delinea nel momento in cui il lavoratore si assenta dal posto di lavoro senza fornire alcuna giustificazione. Questo comportamento configura una violazione dell’obbligo di diligenza e fedeltà previsto dal Codice Civile.


IL MOTIVO DELLA MODIFICA


Se è vero che talvolta un lavoratore potrebbe essere impossibilitato a fornire una giustificazione alla sua assenza (per esempio nel caso gli fosse capitato qualcosa di molto grave) è anche vero che altri potrebbero utilizzare l’assenza ingiustificata come escamotage per essere colpiti da licenziamento (e percepire quindi la Naspi, che non spetterebbe loro in caso di dimissioni volontarie).

Questo fenomeno ha un nome: dimissioni truccate.


LA NOVITÀ APPORTATA DAL DECRETO LAVORO


Per scongiurare ciò, il Decreto Lavoro ha previsto che dopo il sesto giorno consecutivo di assenze ingiustificate, avverrà la risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del dipendente stesso.

Che significa?

Che la risoluzione è equiparata alle dimissioni volontarie.

In tal modo si ottiene l’importante risultato di impedire l’aggiramento di quel cavillo normativo che consentiva al lavoratore di ottenere il licenziamento (semplicemente smettendo di presentarsi sul posto di lavoro) in modo da poter percepire la Naspi.

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