INCENTIVO ASSUNZIONE DISABILI

Le imprese che assumono lavoratori disabili, come previsto dalla legge n. 68/99 e successive modifiche, hanno diritto ad un incentivo come di seguito indicato:

a.) 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 36 mesi, nel caso di lavoratori che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%;

b.) 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 36 mesi, affetti da disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;

c.) 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 36 mesi, per l’assunzione di persone con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%

L'incentivo non deve superare il 75% dei costi salariali relativi al periodo in cui il lavoratore con disabilità è impiegato e viene erogato a conguaglio dei contributi.

 

Tipologie di contratti incentivati:

- contratto a tempo indeterminato per i casi a. e c.;

- contratto a tempo indeterminato e determinato di almeno 12 mesi per il caso b.

 

 




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