
Il 2023 ha portato con sé diverse misure per favorire l'occupazione, soprattutto quella femminile.
È questo lo scopo di quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2023, che ha esteso la misura stabilita dalla l.178/2020 (che riconosce uno sgravio del 100% dei contributi previdenziali per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate avvenute nel 2021-2022) anche alle nuove assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
DEFINIZIONE
Come detto sopra, l’agevolazione di cui parliamo riguarda le assunzioni/ trasformazioni di contratto inerenti a donne lavoratrici svantaggiate.
Ma facendo un passo indietro, quali donne rientrano nella definizione di donne svantaggiate? Vediamo:
donne che abbiano compiuto 50 anni di età e risultino inoccupate da 12 mesi o più;
donne (senza limiti d’età) che siano sprovviste di impiego regolarmente retribuito da 24 mesi o più;
donne (senza limiti d’età) residenti in regioni svantaggiate ammissibili ai finanziamenti UE che siano sprovviste di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
donne (senza limiti d’età) svolgenti professioni nell’ambito di settori caratterizzati da una significativa disparità occupazionale di genere e che siano sprovviste di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.
AMBITO DI APPLICAZIONE
Rientrano nell’ambito d’applicazione le assunzioni a tempo indeterminato, quelle a tempo determinato e anche le trasformazioni a tempo indeterminato.
Lo sgravio è fruibile anche nei casi di lavoro a tempo parziale.
QUANDO LO SGRAVIO NON SPETTA?
Non si può usufruire dell’esonero in caso di contratti di apprendistato; rapporto di lavoro domestico; prestazioni di lavoro occasionale e lavoro intermittente
QUANTO DURA?
In relazione alla durata, l’agevolazione spetta per un periodo massimo di
-18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato;
-12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato;
-18 mesi in caso di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato (che decorrono dalla data della trasformazione stessa).
A QUANTO AMMONTA?
L’incentivo è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico dell’azienda/datore nel limite massimo di importo corrispondente a 8 mila euro annui per le assunzioni/trasformazioni avvenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
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