Credito di Imposta Ricerca, Sviluppo, Innovazione, Desing e Gree

Il credito di imposta Ricerca, Sviluppo, Innovazione, Desing e Green rientra nel Piano Nazionale Transizione 4.0  ed ha l’obiettivo di sostenere la competitività delle imprese per favorirne i processi di transizione digitale sia nell’ambito dell’economia circolare sia della sostenibilità ambientale.

I costi ammissibili sono quelli sostenuti entro il 31/12/2021.

Il credito di imposta Ricerca, Sviluppo, Innovazione, Desing e Green si articola in tre aree:

  1. Ricerca e Sviluppo:

prevede il riconoscimento sotto forma di credito di imposta fino al 50% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 4 milioni di euro;

  • il credito d’imposta ricerca fondamentale

lavori sperimentali o teorici finalizzati ad acquisire nuove conoscenze in campo scientifico o tecnologico, attraverso l’analisi delle proprietà e delle strutture dei fenomeni fisici e naturali, senza necessariamente considerare un utilizzo o un’applicazione particolare a breve termine delle nuove conoscenze acquisite da parte dell’impresa; il risultato delle attività di ricerca fondamentale è di regola rappresentato per mezzo di schemi o diagrammi esplicativi o per mezzo di teorie interpretative delle informazioni e dei fatti emergenti dai lavori sperimentali o teorici

  • ricerca industriale

si considerano attività di ricerca industriale i lavori originali intrapresi al fine di individuare le possibili utilizzazioni o applicazioni delle nuove conoscenze derivanti da un’attività di ricerca fondamentale o al fine di trovare nuove soluzioni per il raggiungimento di uno scopo o un obiettivo pratico predeterminato; tali attività in particolare, mirano ad approfondire le conoscenze esistenti al fine di risolvere problemi di carattere scientifico o tecnologico; il loro risultato è rappresentato, di regola, da un modello di prova che permette di verificare sperimentalmente le ipotesi di partenza e di dare dimostrazione della possibilità o meno di passare alla fase successiva dello sviluppo sperimentale, senza l’obiettivo di rappresentare il prodotto o il processo nel suo stato finale;

  • sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico

si considerano attività di sviluppo sperimentale i lavori sistematici, basati sulle conoscenze esistenti ottenute dalla ricerca o dall’esperienza pratica, svolti allo scopo di acquisire ulteriori conoscenze e raccogliere le informazioni tecniche necessarie in funzione della realizzazione di nuovi prodotto o nuovi processi di produzione o in funzione del miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti. Il risultato dei lavori di sviluppo sperimentale è di regola rappresentato da prototipi o impianti pilota.

Tali attività sono ammesse alla fruizione del credito d’imposta ricerca e sviluppo qualora perseguano un progresso o avanzamento delle conoscenze e capacità scientifiche o tecnologiche, e non solo nell’attività della singola impresa.

 

 

 

  1. Il credito di imposta innovazione prevede due diverse tipologie:
  • se le attività sono finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati è pari al 10% delle spese agevolabili nel limite massimo di 2 milioni di euro;
  • per le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 l’incentivo è più vantaggioso ed è pari al 15% delle spese agevolabili nel limite massimo di 2 milioni di euro;

 

  1. Il credito di imposta per attività di design e innovazione estetica

prevede il riconoscimento del 10% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 2 milioni di euro.

Il credito di imposta design e innovazione estetica è concesso alle imprese che sviluppano progetti dedicati ad attività di design e ideazione estetica, finalizzati ad innovare in modo significativo i propri prodotti sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali. Sono considerate ammissibili le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato direttamente impiegato presso le strutture produttive dell'impresa, le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria, i servizi di consulenza, nonché le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica.

Possono ottenere il bonus le imprese che svolgono attività di design e ideazione estetica in settori diversi da quelli indicati: imprese dei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo e della ceramica è concesso un credito d’imposta è per le attività di design e ideazione estetica.

Per le imprese dell’abbigliamento o di altri settori per i quali è previsto il rinnovamento a carattere regolare dei prodotti, il bonus ricerca e sviluppo si applica alla concezione e realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino elementi di novità rispetto alle collezioni e ai campionari precedenti con riguardo a:

  • tessuti o materiali utilizzati,
  • loro combinazione,
  • disegni e forme,
  • colori o altri elementi rilevanti.

Sono esclusi i lavori finalizzati al semplice adattamento di una collezione o campionario esistente, con l’aggiunta di un prodotto o con la modifica di una caratteristica singola. Si applica il bonus ricerca e sviluppo solo sulle attività effettuate nella fase precompetitiva, che termina con la realizzazione dei campionari non destinati alla vendita.

 

A CHI SI RIVOLGE

Possono accedere al credito di imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

 

PRECISAZIONI

Rispettano i requisiti per l’ammissione al bonus R&S i lavori finalizzati alla realizzazione o introduzione di prodotti o processi nuovi o migliorati rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa.

Ad esempio, s’intendono come prodotti nuovi o significativamente migliorati i beni o servizi che si differenziano per caratteristiche tecniche, componenti, materiali, software, facilità d’impiego o semplificazione della procedura di utilizzo.

Per processi nuovi o migliorati si intendono invece metodi di produzione o distribuzione e logistica che comportano cambiamenti in tecnologie, impianti, macchinari o attrezzature, anche per migliorare la sicurezza dei soggetti coinvolti nei processi aziendali.

Non si considerano invece innovazioni tecnologiche:

  • i lavori svolti per migliorare o modificare prodotti o processi già in essere;
  • lavori svolti per risolvere problemi tecnici legati al funzionamento di professi di produzione o per eliminare difetti di fabbricazione;
  • lavori svolti per adeguare o personalizzare prodotti o processi dell’impresa su specifica richiesta del committente;
  • lavori svolti per il controllo di qualità, o lavori richiesti per l’adeguamento alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

 

Per scoprire come accedere al Credito di Imposta e quali dei tuoi investimenti possono essere presi in considerazione, contattaci per una consulenza gratuita.

Tel: 0818098432

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