Tirocini Regione Campania: approvato nuovo regolamento

Tirocini Regione Campania: approvato nuovo regolamento


8 maggio 2018 | News
Tirocini Regione Campania: approvato nuovo regolamento

La regione Campania, recependo le linee guida nazionali sui tirocini del 25 maggio 2017, ha approvato il nuovo regolamento regionale 7 maggio 2018, n. 4 entrato in vigore con la pubblicazione sul BURC n.33/2018.

Le novità introdotte aggiungono benefici tanto per i tirocinanti che per le imprese.

In dettaglio:

  • Beneficiari

La platea dei bneficiari si allarga:

  • i lavoratori in stato di disoccupazione;
  • i lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, così come previsto dal D. Lgs n. 150/2015;
  • i lavoratori a rischio di disoccupazione, ovvero lavoratori in forza presso aziende con unità operative ubicate in Campania interessati da provvedimenti di CIGS per crisi aziendale, CIGS per procedure concorsuali/cessazione attività, CIGS per riconversione aziendale, ristrutturazione e riorganizzazione o (CIG) in deroga e lavoratori di imprese che aderiscono ai contratti di solidarietà;
  • le persone già occupate che siano in cerca di altra occupazione;
  • le persone svantaggiate ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali);
  • le persone disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68.

 

Durata del tirocinio

La Regione Campania nel nuovo regolamento ha introdotto le seguenti durate minime e massime:

  • Da 2 a 12 mesi per tutte le tipologie di tirocini (formativi e di orientamento, di inserimento e reinserimento dei soggetti disoccupati, svantaggiati, etc);
  • Da 2 a 24 mesi per i tirocini in favore di soggetti disabili;
  • Da 1 a 12 mesi per i tirocini per attività stagionali;
  • Durata massima di 3 mesi se il tirocinio riguarda un profilo professionale collocato all’ultimo livello del Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante;
  • Da 14 a 45 giorni per i tirocini rivolti a studenti promossi dal servizio per l’impiego e svolti durante il periodo estivo.

E’ consentita la stipula di tirocini di durata inferiore al limite massimo (es. tirocini di 6 mesi) e la stipula di proroghe fino alla durata massima (es. proroga di 6 mesi).

Viene consentita anche la stipula di un secondo tirocinio da parte degli stessi soggetti per l'arricchimento del bagaglio professionale già conseguito a condizione che la somma dei periodi delle due distinte convenzioni di tirocinio non eccedda i limitio massimi di durata complessiva sopra indicati.

  • Indennità di partecipazione

Dai 400 euro del vecchio regolamento, si passa ad un minimo di 500 euro mensili per tutta la durata del tirocinio.

L’indennità spetta se il tirocinante è presente almeno al 70% dell'orario di lavoro mensile stabilito. Se la partecipazione è inferiore alla predetta percentuale, l’indennità sarà erogata proporzionalmente in base all’effettiva partecipazione.

L’indennità di partecipazione resta dal punto di vista fiscale un reddito assimilato al reddito da lavoro dipendente ma non comporta la perdita dello stato di disoccupazione.

I tirocini in favore di lavoratori sospesi, che siano percettori di prestazioni a sostegno del reddito almeno pari a 500 euro, possono essere attivati senza il riconoscimento di alcuna indennità di partecipazione.

  • I nuovi limiti massimi di tirocini attivabili

I nuovi limiti numerici dei tirocini sono i seguenti:

  • Nelle unità operative con dipendenti da 0 a 5, un tirocinante;
  • Nelle unità operative con dipendenti da 6 a 10, due tirocinanti;
  • Nelle unità operative con dipendenti da 11 a 15, tre tirocinanti;
  • Nelle unità operative con dipendenti da 16 a 20, quattro tirocinanti;
  • Nelle unità operative con più di 20 dipendenti, un numero di tirocinanti attivi contemporaneamente in misura non superiore al 20 per cento del numero complessivo di dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato anche in somministrazione presenti nella specifica unità operativa. Il calcolo è però effettuato applicando l’arrotondamento all’unità superiore (in caso di 21 dipendenti, il 20% è 4,2 quindi il limite di tirocini è pari a 5).
  • Il meccanismo premiale per le aziende virtuose

Le linee guida nazionali sui tirocini hanno introdotto un meccanismo premiale per le aziende virtuose che realizzano incrementi occupazionali durante l’attivazione e lo svolgimento dei tirocini. Il meccanismo riguarda le aziende con più di 20 dipendenti.

I datori di lavoro soggetti ospitanti che hanno unità operative con più di venti dipendenti a tempo indeterminato (sono esclusi i contratto a tempo determinato), laddove stipulano contratti di lavoro subordinato di almeno sei mesi (anche part-time minimo al 50%) nei 24 mesi precedenti, ed hanno assunto almeno il 20% dei tirocinanti, possono accedere al seguente incremento di numero di tirocini attivabili:

  • 1 tirocinio in più se hanno assunto almeno il 20% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
  • 2 tirocini in più se hanno assunto almeno il 50% cento dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
  • 3 tirocini in più se hanno assunto almeno il 75 per cento dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
  • 4 tirocini in più se hanno assunto il 100 per cento dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti.

 

Requisiti del soggetto ospitante

  • essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luighi di lavoro;
  • essere in regola con la normativa di cui alla legge 68/1999 per il diritto al lavoro dei soggetti disabili e succ. Mdificazioni;
  • non avere procedure di CIG in corso per attività equipollenti a quelle del tirocinio nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità;
  • fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e giustificato motivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, è vietato ospitare tirocinanti per lo svolgimento di attività equipollenti a quelle del/i lavoratore/i licenziato/i nella medesima unità operativa nei 12 mesi precedenti;
  • è vietato attivare tirocini in pendenza di procedure concorsuali.

Orario di lavoro del tirocinante

L'orario dell'attivà lavorativa del tirocinante non può eccedere quello previsto dal contratto collettivo applicabile al soggetto ospitante e si svolge in fascia diurna, a meno che la specifica organizzazione del lavoro del settore o reparto di inserimento non  ne giustifichi lo svolgimento anche in fascia serale. E' viceversa del tutto vietato lo svolgimento del tirocinio in fascia notturna, intendendo per tale quella definita dal contratto collettivo di riferimento.

Divieti e sanzioni

Il nuovo Regolamento regionale combatte l’abuso dello strumento del tirocinio extracurriculare prevedendo che l'interruzione del tirocinio da parte del soggetto ospitante sia consentita solo nelle seguenti ipotesi:

a) verificarsi di gravi o reiterate inadempienze da parte del tirocinate degli obblighi posti a suo carico, da accertarsi con l'intervento del tutor designato dal soggetto promotore;

b) insorgere di impreviste ed imprevedibili condizioni di accentuate difficoltà organizzative, economiche, produttive nell'ambito del settore o reparto di inserimento del tirocinante, che richiedono il ricorso a procedure di gestione delle eccedenze di personale quali la cassa integrazione guadagni, licenziamenti per giustificato motivo oggetti o  la procedura di licenziamento collettivo

Inoltre, il soggetto ospitante non può attivare tirocini per sostituire il personale che si trova in malattia, infortunio, maternità, ferie, nè per far fronte a periodi di più intensa attività stagionale;

Il tiorcinio non può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia avuto un rapporto di lavoro, collaborazione o un incarico di prestazione di servizi con il medesimo soggetto ospitante negli ultimi due anni precedenti l'attivazione del tirocinio.

Previsto anche un inasprimento dei controlli e delle sanzioni, con rischio di interdizione dall’attivazione di qualsiasi tirocinio per i datori di lavoro che commettono violazioni ritenute non sanabili. Sanzioni pesanti soprattutto per chi non eroga l’indennità di partecipazione di almeno 500 euro al tirocinante.

Il regolamento, al fine di monitorare la capacità di accoglienza del soggetto ospitante, prevede la possibilità che il tirocinante esprima il proprio giudizio al termine della sua esperienza.

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