Contratto di somministrazione a tempo determinato: cosa cambia con il Decreto Dignità

Il Decreto Legge 12 luglio 2018 n. 87, ha introdotto importanti cambiamenti al anche in materia del lavoro. Nello specifico sono state introdotte variazioni per quanto concerne il contratto di somministrazione a tempo determinato.
Durata
Il contratto di somministrazione a tempo determinato può avere una durata massima di 24 mesi per un totale massimo di 4 rinnovi.
Causale
Introdotto l'obbligo di causale nel caso in cui:
- il primo contratto ecceda i 12 mesi;
- per tutti i rinnovi
L’eventuale rinnovo o proroga del contratto sarà possibile esclusivamente a fronte di esigenze:
- temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività del datore di lavoro, nonché sostitutive;
- connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria;
- relative alle attività stagionali e a picchi di attività.
Contribuzione addizionale
Il contributo addizionale a carico del datore di lavoro, pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, aumenta di di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato in somministrazione.
Limiti di utilizzo
Il numero dei lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato può essere pari al massimo al 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato, in forza presso l'utilizzatore al 01 gennaio dell'anno di riferimento. Dalle nuove e più stringenti regole applicate a questa tipologia contrattuale, restano esclusi i lavoratori portuali.
È, in ogni caso, esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori disoccupati che godono da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.
Reintrodotto, inoltre, il reato di somministrazione fraudolenta. Quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.